Disposizioni per il riconoscimento del Credito Civico e per la valorizzazione previdenziale del volontariato certificato.
Bozza di disegno di legge
Disposizioni per il riconoscimento del Credito Civico e per la valorizzazione previdenziale del volontariato certificato
Relazione illustrativa
Il volontariato costituisce una delle forme più alte di partecipazione democratica, solidarietà sociale e cittadinanza attiva. Ogni giorno migliaia di cittadine e cittadini dedicano gratuitamente tempo, competenze, energie e responsabilità ad attività di interesse generale: assistenza sociale, tutela della salute, protezione civile, educazione, cultura, ambiente, inclusione, contrasto alla povertà, supporto alle fragilità, cura dei territori e delle comunità.
Questo tempo, pur essendo essenziale per la coesione sociale del Paese, rimane spesso invisibile sotto il profilo del riconoscimento pubblico. Esso produce valore collettivo, riduce costi sociali, rafforza le reti di prossimità e contribuisce concretamente al benessere della Repubblica, ma non trova una corrispondente forma di riconoscimento previdenziale, civico e istituzionale.
La presente proposta di legge introduce il Credito Civico, inteso come strumento di riconoscimento del tempo dedicato ad attività di volontariato svolte in modo gratuito, continuativo, tracciabile e certificato presso enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore o presso soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro accreditati secondo le modalità previste dalla presente legge.
Il Credito Civico non trasforma il volontariato in lavoro subordinato, non altera la gratuità dell’impegno volontario e non introduce forme indirette di retribuzione. Esso riconosce, invece, che una quota qualificata di tempo donato alla comunità possa assumere rilevanza pubblica, anche ai fini dell’accredito figurativo previdenziale, entro limiti annuali determinati e sostenibili.
La misura proposta ha tre obiettivi fondamentali.
Il primo è promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale del Paese, incentivando il volontariato stabile e responsabile.
Il secondo è riconoscere il valore sociale del tempo donato, superando l’idea che solo il tempo retribuito produca valore pubblico.
Il terzo è introdurre una forma di giustizia previdenziale simbolica e concreta, attribuendo al volontariato certificato un valore figurativo, limitato e controllato, nel percorso contributivo delle persone.
Il disegno di legge istituisce il Registro nazionale del Credito Civico, definisce i requisiti delle attività riconoscibili, individua i soggetti abilitati alla certificazione, stabilisce i limiti massimi annui di riconoscimento e demanda a successivi decreti attuativi la definizione delle modalità operative, dei criteri di calcolo, delle verifiche e della copertura finanziaria.
La proposta intende aprire un nuovo patto tra Stato, cittadini ed enti del Terzo settore: non per comprare il volontariato, ma per riconoscerlo; non per burocratizzare la solidarietà, ma per darle dignità pubblica; non per sostituire il lavoro con il volontariato, ma per affermare che anche il tempo civile partecipa alla costruzione della Repubblica.
Articolato
Art. 1
Finalità
- La presente legge istituisce il Credito Civico quale strumento di riconoscimento pubblico del tempo dedicato ad attività di volontariato svolte in favore della collettività.
- Il Credito Civico è finalizzato a:
- promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, civile e democratica del Paese;
- valorizzare il contributo reso dai volontari nell’ambito delle attività di interesse generale;
- riconoscere, entro limiti determinati, il valore previdenziale figurativo del volontariato certificato;
- rafforzare il ruolo degli enti del Terzo settore e delle reti civiche territoriali;
- favorire l’invecchiamento attivo, la solidarietà intergenerazionale e la coesione sociale.
- Il riconoscimento del Credito Civico non costituisce rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, né dà luogo ad alcuna forma di retribuzione diretta o indiretta.
Art. 2
Definizione di Credito Civico
- Ai fini della presente legge, per Credito Civico si intende l’unità di riconoscimento del tempo dedicato, in modo personale, spontaneo, gratuito e certificato, ad attività di volontariato svolte presso enti, organizzazioni o soggetti accreditati.
- Il Credito Civico può essere riconosciuto ai fini:
- della certificazione pubblica dell’impegno civico svolto;
- della valorizzazione del curriculum civico e formativo della persona;
- dell’accredito figurativo previdenziale, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla presente legge e dai relativi decreti attuativi.
- Il Credito Civico non è cedibile, trasferibile, monetizzabile o convertibile in compensi economici.
Art. 3
Soggetti beneficiari
- Possono accedere al riconoscimento del Credito Civico le cittadine e i cittadini italiani, nonché le persone regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che svolgano attività di volontariato secondo le modalità previste dalla presente legge.
- L’accesso al Credito Civico è consentito a decorrere dal compimento del sedicesimo anno di età.
- Il riconoscimento ai fini previdenziali figurativi è riservato ai soggetti iscritti a forme obbligatorie di previdenza pubblica, secondo le modalità definite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
- Per i soggetti minori di età, il Credito Civico può essere riconosciuto esclusivamente ai fini civici, formativi e curriculari, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei minori.
Art. 4
Attività riconoscibili
- Sono riconoscibili ai fini del Credito Civico le attività di volontariato svolte nell’ambito delle attività di interesse generale, con particolare riferimento ai seguenti settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- tutela della salute;
- protezione civile;
- educazione, istruzione e formazione;
- tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio naturale;
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- promozione della cultura, dell’arte e della legalità;
- inclusione sociale e contrasto alla povertà;
- sostegno alle persone con disabilità, agli anziani, ai minori e alle persone in condizioni di fragilità;
- accoglienza, integrazione e mediazione sociale;
- attività sportive dilettantistiche con finalità sociali;
- ogni altra attività di interesse generale individuata dalla normativa vigente sul Terzo settore.
- Le attività devono essere svolte in modo gratuito, personale, effettivo e documentabile.
- Non sono riconoscibili ai fini del Credito Civico:
- attività svolte in sostituzione di rapporti di lavoro retribuito;
- attività imposte da obblighi giudiziari, amministrativi o disciplinari;
- attività svolte a favore di partiti politici, movimenti elettorali o soggetti aventi finalità prevalentemente politico-partitica;
- attività svolte in favore di enti non accreditati ai sensi della presente legge;
- attività prive di registrazione, tracciabilità o certificazione.
Art. 5
Soggetti accreditati alla certificazione
- Possono certificare le attività valide ai fini del Credito Civico:
- gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti filantropici;
- le cooperative sociali;
- gli enti pubblici, gli istituti scolastici, le università, le aziende sanitarie e gli enti locali;
- altri soggetti senza scopo di lucro accreditati secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 10.
- I soggetti accreditati sono tenuti a:
- registrare preventivamente i volontari impegnati nelle attività;
- indicare la natura dell’attività svolta;
- rilevare le ore effettivamente prestate;
- certificare periodicamente l’impegno svolto;
- conservare la documentazione necessaria ai fini dei controlli;
- garantire che l’attività volontaria non sostituisca lavoro retribuito.
- La falsa attestazione delle attività svolte comporta la revoca dell’accreditamento, la cancellazione dei Crediti Civici indebitamente riconosciuti e l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 6
Registro nazionale del Credito Civico
- È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Registro nazionale del Credito Civico.
- Il Registro nazionale del Credito Civico raccoglie:
- i dati identificativi dei soggetti beneficiari;
- i dati degli enti accreditati;
- le attività svolte;
- le ore certificate;
- i Crediti Civici maturati;
- l’eventuale quota riconoscibile ai fini previdenziali figurativi.
- Il Registro opera in modalità digitale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Il Registro è interoperabile con il Registro unico nazionale del Terzo settore, con le piattaforme digitali degli enti accreditati e con i sistemi informativi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 7
Misura del Credito Civico
- Il Credito Civico è maturato sulla base delle ore effettivamente dedicate ad attività riconoscibili e certificate.
- Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti:
- il rapporto tra ore di volontariato certificate e Crediti Civici maturati;
- il limite massimo annuo di Crediti Civici riconoscibili;
- la quota massima annua valorizzabile ai fini previdenziali figurativi;
- le soglie minime di continuità e regolarità dell’impegno;
- le modalità di calcolo e trasmissione dei dati all’INPS.
- In sede di prima applicazione, il riconoscimento previdenziale figurativo non può eccedere l’equivalente di trenta giornate annue per ciascun beneficiario.
- I Crediti Civici eccedenti il limite annuo riconoscibile ai fini previdenziali restano validi ai fini civici, formativi e curriculari.
Art. 8
Riconoscimento previdenziale figurativo
- Il tempo di volontariato certificato ai sensi della presente legge può essere riconosciuto, entro i limiti stabiliti dall’articolo 7, come contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
- L’accredito figurativo è riconosciuto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale su domanda dell’interessato o mediante procedura automatizzata, secondo le modalità definite dai decreti attuativi.
- La contribuzione figurativa derivante dal Credito Civico è riconosciuta esclusivamente per attività certificate, validate e registrate nel Registro nazionale del Credito Civico.
- Il riconoscimento non può determinare sovrapposizione con periodi già coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa o da riscatto.
- Le modalità di valorizzazione contributiva sono definite nel rispetto dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 12.
Art. 9
Curriculum civico
- È istituito il Curriculum civico del cittadino, quale documento digitale attestante i Crediti Civici maturati nel corso della vita.
- Il Curriculum civico può essere utilizzato:
- nei percorsi scolastici, universitari e formativi;
- nei procedimenti di selezione pubblica, secondo criteri stabiliti dalle amministrazioni competenti;
- nei percorsi di cittadinanza attiva promossi dagli enti locali;
- nei programmi di politiche giovanili, servizio civile, inclusione sociale e invecchiamento attivo.
- Il Curriculum civico non sostituisce titoli di studio, qualifiche professionali o requisiti di legge, ma costituisce elemento integrativo di valutazione dell’impegno sociale e civico della persona.
Art. 10
Decreti attuativi
- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti attuativi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il Consiglio nazionale del Terzo settore e la Conferenza unificata.
- I decreti attuativi disciplinano:
- le modalità di accreditamento degli enti certificatori;
- gli standard digitali di registrazione delle attività;
- le modalità di certificazione delle ore di volontariato;
- i criteri di conversione delle ore in Crediti Civici;
- le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa;
- i controlli, le verifiche e le sanzioni;
- le modalità di interoperabilità tra le banche dati pubbliche;
- le procedure semplificate per gli enti di minori dimensioni;
- le forme di tutela assicurativa e di sicurezza dei volontari coinvolti.
Art. 11
Controlli e prevenzione degli abusi
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’attuazione della presente legge.
- L’Ispettorato nazionale del lavoro, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri soggetti competenti possono effettuare controlli documentali e ispettivi sulle attività certificate.
- In caso di utilizzo del volontariato in sostituzione di lavoro retribuito, l’ente responsabile decade dall’accreditamento e perde il diritto di certificare attività ai fini del Credito Civico.
- In caso di dichiarazioni mendaci, falsificazione delle ore o simulazione di attività volontaria, i Crediti Civici indebitamente riconosciuti sono annullati.
- Restano ferme le responsabilità civili, amministrative e penali previste dalla normativa vigente.
Art. 12
Fondo nazionale per il Credito Civico
- È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per il Credito Civico, destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa e alla realizzazione della piattaforma digitale nazionale.
- La dotazione iniziale del Fondo è determinata annualmente con la legge di bilancio.
- Il Fondo può essere alimentato da:
- risorse statali;
- fondi europei destinati alla coesione sociale, all’inclusione e alla cittadinanza attiva;
- contributi di enti pubblici territoriali;
- eventuali donazioni o contributi privati, nel rispetto della normativa vigente e senza condizionamento delle finalità pubbliche della misura.
- Il riconoscimento della contribuzione figurativa è effettuato nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo.
Art. 13
Sperimentazione
- La misura del Credito Civico è avviata in via sperimentale per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi.
- La sperimentazione può essere realizzata anche attraverso accordi con regioni, comuni, città metropolitane, enti del Terzo settore, università, istituti scolastici e reti civiche territoriali.
- Durante la fase sperimentale, il Governo presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della misura, indicando:
- il numero dei cittadini iscritti;
- il numero degli enti accreditati;
- le ore di volontariato certificate;
- i Crediti Civici maturati;
- gli accrediti figurativi riconosciuti;
- l’impatto finanziario della misura;
- le criticità emerse e le proposte di modifica.
Art. 14
Clausola di salvaguardia
- La presente legge non modifica la disciplina generale del volontariato prevista dal Codice del Terzo settore.
- Il riconoscimento del Credito Civico non può in alcun caso comportare obblighi di prestazione, subordinazione, vincoli di orario o forme di dipendenza gerarchica incompatibili con la natura volontaria dell’attività.
- Gli enti accreditati sono tenuti a garantire che il volontariato mantenga carattere libero, gratuito, spontaneo e solidaristico.
Art. 15
Entrata in vigore
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Le disposizioni relative al riconoscimento previdenziale figurativo acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi di cui all’articolo 10 e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 12.